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Art. 1:
Costituzione e Denominazione
‘E costituita ai sensi degli
articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l’associazione denominata
“Comunità Ellenica di Roma e Lazio” o in forma abbreviata “C.E.R.L.” da
questo momento in poi e per brevità indicata con il termine “Comunità”
Art. 2: Segno
distintivo e sigillo
Il segno distintivo della Comunità
è rappresentato da due circonferenze tra loro concentriche all’interno
delle quali è contenuta la scritta “C.E.R.L.”. Al centro del segno
distintivo è posto il motivo ornamentale raffigurante la ninfa ARETHOUSA
dalla rappresentazione in una moneta antica (tetradrachmon) di Syracusa.
Art. 3: Sede
Legale
La sede legale della comunità
viene eletta in Roma, Via Cimarra n. 26/c
Art. 4:
Durata
La Comunità ha durata illimitata.
L’esercizio sociale corrisponde all’anno solare.
Art. 5:
Carattere della comunità e struttura organizzativa
La comunità è fondata sul
principio della democrazia, è apartitica, aconfessionale, libera, svolge
le proprie attività su base di volontariato, è autonoma ed indipendente,
non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione.
La Comunità non ha fini di lucro e non ha come oggetto esclusivo
o principale l’esercizio di attività commerciali (articolo 87 del D.P.A.
22 dicembre 1997 n. 460.)
In relazione alle finalità istituzionali la Comunità avrà
facoltà di procedere alla propria trasformazione, se ricorreranno tutte le
condizioni prevista dalla legge, in organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Art. 6: Attività
della Comunità
La comunità si costituisce con lo
scopo di attuare le seguenti finalità istituzionali.
Promuovere e diffondere la cultura e la lingua greca.
Agire per il mantenimento e l’ulteriore rafforzamento dei legami
tra i soci della Comunità e la Grecia.
Assistere tutti i soggetti di nazionalità greca che dovessero
avere bisogno di informazioni e di aiuto.
Aderire alla Federazione delle Comunità e Confraternite
Elleniche in Italia (F.C.E.I.)
Tenere e sviluppare relazioni con la federazione delle
Associazioni degli Studenti Greci in Italia (O.E.F.S.I.) e l’Associazione
degli studenti Greci di Roma (S.E.S.R.)
Sviluppare e diffondere tra i soci la conoscenza, lo studio,
l’analisi e la riflessione sulle opere dell’ingegno e dell’intelletto che
appartengono alla letteratura, alla musica, all’architettura,
all’archeologia, alle arti figurative, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sviluppare e diffondere lo scambio culturale tra i soci e gli
studiosi delle discipline sopra indicate.
Promuovere i contatti e le relazioni di natura sociale,
personale e professionale tra i soci stabilendo rapporti di cordiale
solidarietà.
Sviluppare e promuovere rapporti, anche a carattere associativo,
con enti ed istituzioni culturali italiani ed esteri che perseguono gli
stessi scopi o scopi affini.
Sensibilizzare l’opinione pubblica in favore delle finalità
istituzionali della Comunità.
Per attuare le predette finalità la Comunità potrà svolgere le
seguenti attività istituzionali:
promuovere iniziative e manifestazioni culturali nonché
iniziative, sia in Italia che all’estero, che favoriscano l’aggiornamento
culturale dei soci. Rientrano in tali attività l’organizzazione e la
partecipazione a convegni, conferenze, dibattiti, seminari, stages, corsi
di formazione e di aggiornamento, allestimento di mostre, eventi
spettacolari e festival specifici.
Organizzare e programmare rassegne cinematografiche, televisive
e multimediali, viaggi e soggiorni, eseguire committenze per soggetti
istituzionali italiani e stranieri, enti pubblici, associazioni e società
private, italiane, straniere, produrre filmati di diverso metraggio, video
di diversa tipologia, sussidi audiovisivi, informatici e multimediali,
editare libri, riviste, dischi, compact disk, cd-rom e prodotti
multimediali diversi che siano comunque esplicazione delle attività delle
attività della comunità o pubblicazione di atti di convegni, seminari,
studi e ricerche compiute con la organizzazione o la partecipazione della
comunità.
Allestire stando e prestare consulenza ai soci.
Istituire concorsi e premi.
Fornire patrocini.
Art. 7: Soci
Sono soci della comunità tutti coloro i quali risultano
regolarmente iscritti nel relativo registro.
Possono essere soci della Comunità Ellenica di Roma e del Lazio:
i cittadini greci maggiorenni che hanno la propria residenza o
domicilio in un qualsiasi comune della Regione Lazio e non hanno la
qualifica dello studente o del turista soltanto;
i loro rispettivi coniugi e figli, se maggiorenni;
i cittadini di altre nazionalità ma di dimostrabile origine
greca;
tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo accetta l’istanza
di iscrizione.
Le domande di ammissione devono essere presentate al Consiglio
Direttivo il quale potrà operare su di esse un controllo formale e
sostanziale con gli scopi della comunità e coi i requisiti statutari
necessari ed indispensabili per l’ammissione.
Lo stesso Consiglio Direttivo delibererà sull’ammissione del
soggetto nella Comunità. Qualora la decisione della deliberazione fosse
favorevole all’ammissione, il soggetto che ha presentato la domanda sarà
obbligato al versamento della quota contributiva ordinaria per l’anno in
corso e, se prevista, dalla quota d’iscrizione.
L’adempimento di tale obbligazione è indispensabile, per
ottenere la qualifica di socio della comunità e la iscrizione nel relativo
registro.
Il Consiglio Direttivo comunicherà nella prima assemblea
ordinaria successiva alla presentazione della domanda di ammissione il
nominativo.
Art. 8:
Sostenitori
I sostenitori non sono soci ma soggetti esterni alla comunità.
Possono essere sostenitori tutti coloro i quali erogano alla
comunità liberalità in denaro non superiori ai limiti imposti dalla legge
e coloro i quali partecipano alle raccolte pubbliche di fondi
occasionalmente organizzate o effettuate dalla Comunità anche mediante
offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori in concomitanza
di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Art. 9: Membri
onorari
I membri onorari non sono soci ma
soggetti esterni alla Comunità, la loro carica e permanente e tale
riconoscimento viene concesso dall’assemblea ordinaria su proposta del
consiglio direttivo, con deliberazione presa a maggioranza dei membri che
lo compongono, o su proposta di qualsiasi socio.
Possono essere membri onorari tutti coloro i quali hanno
ottenuto riconoscimenti nel campo scientifico, letterario, artistico,
culturale, sociale, ovvero hanno fornito o possono fornire un notevole
contributo per la vita della Comunità.
I membri onorari hanno un parere consultivo, possono esprimere
le loro opinioni nelle riunioni dell’assemblea della Comunità, alle quali
devono essere invitati, ma non hanno diritto di voto.
Art. 10: Diritti
e doveri dei soci della comunità
Il socio ha il diritto ed il dovere di partecipare alla vita
della Comunità nelle forme e nei modi stabiliti nel presente statuto,
rispettando ed osservando la disciplina associativa, le deliberazioni
dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e degli altri organi istituzionali
della Comunità.
Il socio ha il diritto di essere informato su tutte le
deliberazioni prese in conformità del presente statuto dagli organi
istituzionali della comunità e sullo stato patrimoniale della stessa.
Il socio ha il dovere di sostenere economicamente la Comunità
versando la quota contributiva ordinaria per l’anno in corso e, se
previste, la quota di iscrizione e le quote contributive straordinarie
entro i termini issati dall’assemblea ordinaria.
Il socio ha il diritto di recedere liberamente dalla Comunità
presentando le proprie dimissioni. La dichiarazione di recesso deve essere
comunicata per iscritto e deve essere contenuta in plico raccomandato A.R.,
o telegramma da inviarsi al Consiglio Direttivo entro i trenta giorni
precedenti la naturale data di scadenza dell’esercizio sociale; in caso
contrario, il vincolo si intende tacitamente rinnovato con il seguente
obbligo per il socio di versare la successiva quota contributiva
ordinaria.
La qualità di socio non è trasmissibile e la quota o il
contributo associativo ad essa collegata non è soggetta a rivalutazione.
Art. 11: Perdita
della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
per l’esercizio del diritto di recesso da parte dello stesso
socio nei modi e nelle forme previste nel precedente articolo;
per l’esercizio del diritto di esclusione da parte
dell’assemblea ordinaria a seguito di comportamenti del socio che possano
mettere in pericolo il prestigio, la funzionalità e la credibilità della
Comunità o per altri comprovati commessi dal socio e contrari agli scopi
ed alle finalità della Comunità;
per l’esercizio del diritto di esclusione da parte
dell’assemblea ordinaria a seguito di comportamenti del socio in
violazione della norme del presente statuto;
per morosità nel pagamento della quoto contributive, siano
essere ordinarie o straordinarie, riferite a due precedenti esercizi
sociali consecutivi. In tale ipotesi l’esclusione della Comunità opererà
di diritto senza ricorso di ad alcuna deliberazione da parte dei soci. La
notizia dell’esclusione verrà comunicata dal Consiglio Direttivo ai soci
al termine della prima assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria,
successiva alla constatazione, da parte del tesoriere e del Collegio dei
Revisori dei Conti, dell’esistenza e dell’perdurare della morosità. Il
socio moroso che intenderà evitare l’esclusione dovrà regolarizzare la
propria posizione di morosità prima della chiusura di tale assemblea.
Qualora la morosità non venisse sanata, il Consiglio Direttivo ordinerà al
segretario di procedere immediatamente alla cancellazione del socio moroso
dal libro dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di richiamare e sospendere
il socio che disattende le norme del presente statuto.
Tale decisione dovrà essere presa con il voto favorevole della
maggioranza dei membri che lo compongono, dovrà essere motivata ed avrà
valore fino alla prima riunione valida dell’assemblea ordinaria successiva
al provvedimento emesso dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea ordinaria ha il compito di esercitare il diritto di
esclusione dopo aver ascoltato il soggetto interessato dal provvedimento
il quale ha diritto di presentare proprie memorie difensive.
La votazione sull’esercizio del diritto di esclusione non è
palese ma avviene a scrutinio seguito.
L’esclusione del socio è valida se presa con deliberazione della
maggioranza dei tre quarti dei soci della Comunità.
Il socio che per qualsiasi motivo cessi di appartenere alla
comunità non potrà a nessun titolo reclamare i versamenti eseguiti né
vantare diritto alcuno sul patrimonio della Comunità stessa.
Art. 12:
Patrimonio della comunità
Il patrimonio della Comunità, necessario per la promozione, la
diffusione e l’attività della stessa, è costituito da:
quote contributive ordinarie ed eventualmente anche
straordinarie corrisposte dai soci e, se previste, delle quote di
iscrizione;
contributi e donazioni corrisposti dallo stato, da altre
amministrazioni pubbliche, da stati esteri e da altre istituzioni o
amministrazioni straniere, da enti culturali italiani e stranieri.
Organizzazioni italiane e straniere, da privati, compresi lasciti e
donazioni, dai rimborsi dovuti da terzi nell’ambito dello svolgimento
delle attività istituzionali.
dai provvedimenti di attività marginali di carattere commerciale
e produttivo:
raccolte pubbliche di fondi occasionalmente organizzate o
effettuate dalla comunità anche mediante offerte di beni di modico valore
o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
beni mobili o immobili acquistati con i proventi sopra indicati;
il patrimonio della Comunità costituisce il fondo comune che
garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dai rappresentanti della
comunità nei confronti di terzi.
E’ fatto espresso divieto d distribuire ai soci, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riverse o capitali
durante la vita della Comunità salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Nel caso di scioglimento della comunità per qualunque causa esso
avvenga, vi è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra struttura
associativa greca con finalità analoghe, ovvero per scopi sociali in
Grecia oppure a fini di pubblica utilità nei modi e nelle forme previste
dalla legge se non diversamente dalla stessa imposto.
Art. 13: Organi
istituzionali della comunità
Gli organi istituzionali della Comunità sono:
l’assemblea dei soci composta dalla totalità dei soci della
Comunità.
Il Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque soci ai
quali vengono assegnate le cariche di Presidente della Comunità, di
Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre soci.
Art. 14: Diritto
di voto
Ogni socio ha diritto ad un voto per:
l’approvazione dello statuto, dei regolamenti e le modificazioni
degli stessi:
la nomina degli organi istituzionali della Comunità;
l’approvazione degli altri diritti previsti nel presente
statuto.
Il socio non può essere privato del diritto di voto in alcun
caso.
Art. 15:
Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è l’organo supremo della Comunità. Vi
prendono parte tutti i soci della Comunità.
All’assemblea possono partecipare i membri onorari ai quali può
essere concesso il diritto di parola. L’assemblea è convocata dal
Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del
bilancio preventivo e consuntivo.
L’assemblea può essere convocata, quando ciò è indispensabile o
necessario, dal Consiglio Direttivo, con deliberazione presa da un terzo
dei membri che lo compongono, dal Collegio dei Revisori dei Conti o quando
ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei soci. La
convocazione avviene per lettera inviata con almeno quindici giorni di
anticipo rispetto alla data fissata per la convocazione stessa contenente
l’indicazione analitica dei punti di discussione all’ordine del giorno.
In tutti i casi, l’avviso dovrà contenere le indicazioni del
giorno, del luogo e dell’ora per l’eventuale adunanza in seconda
convocazione e, per le deliberazioni di competenza dall’assemblea
ordinaria, anche dell’eventuale adunanza in terza convocazione.
Art. 16:
Rappresentanza nell'assemblea
Ciascun socio può farsi rappresentante in assemblea, ordinaria o
straordinaria, conferendo mandato in forma scritta, normalmente con delega
in calce all’avviso di convocazione, da un altro socio.
Ogni socio può rappresentare un numero di soci non superiore a
due per le decisioni di competenza dall’assemblea ordinaria e pari ad uno
per le decisioni di competenza dell’assemblea straordinaria.
La facoltà di conferire mandato e espressamente esclusa, ed il
voto non potrà mai essere delegato o espresso da soggetto diverso
dall’avente diritto, nelle votazioni aventi ad oggetto:
l’esercizio del diritto di esclusione del socio;
l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti;
l’elezione dei delegati a rappresentare la comunità nella
Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia (F.C.E.I.)
Art. 17:
Deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione quando sono presenti, direttamente o attraverso delega, la
metà dei soci più uno. In seconda convocazione, a distanza di almeno sei
giorni dalla prima, l’assemblea è validamente costituita quando sono
presenti, direttamente o attraverso delega, i due quinti dei soci più uno.
In terza convocazione a distanza di almeno sei giorni dalla seconda,
l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza dei
voti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima
convocazione quando sono presenti, direttamente o attraverso delega, i tre
quarti dei soci più uno. In seconda convocazione, a distanza di almeno sei
giorni dalla prima, l’assemblea è validamente costituita quando sono
presenti, la metà dei soci più uno.
Per la deliberazione di competenza dell’assemblea straordinaria
non è prevista l’adunanza in terza convocazione.
L’assemblea straordinaria delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono il voto
favorevole della metà dei soci più uno. L’assemblea riunita sia in seduta
ordinaria che straordinaria, nomina all’inizio di ogni seduta una
presidenza formata da tre soci i quali nominano un segretario incaricato
di redigere il relativo verbale. La constatazione della regolare
costituzione dell’assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità della
legge, dell’atto costitutivo e dello statuto, vincolano tutti i soci
ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Art. 18: Compiti
dell'assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria:
stabilisce l’indirizzo generale della Comunità ed il programma
annuale di lavoro;
delibera su ogni argomento posto all’ordine del giorno secondo
le norme del presente statuto;
delibera sul operato del Consiglio direttivo uscente;
delibera sull’esclusione del socio della Comunità;
delibera, alla chiusura di ogni esercizio sociale, sul bilancio
preventivo e consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a
quello cui si riferisce;
su proposta del Consiglio Direttivo, determina l’ammontare della
quota contributiva, delle eventuali quote straordinarie e di iscrizione,
se previste;
elegge e nomina ogni due anni, il Consiglio Direttivo, compresi
i membri supplenti, ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
elegge e nomina ogni qualvolta ricorra, i delegati a
rappresentare la Comunità nella Federazione delle Comunità e Confraternite
Elleniche in Italia (F.C.E.I.);
delibera sul numero dei soci chiamati a formare il Consiglio
Direttivo;
su proposta del Consiglio Direttivo o di qualsiasi socio,
conferisce la carica permanente di membro onorario.
Art. 19: Compiti
dell'assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria:
delibera sulle proposte di modificazione dello statuto e
dell’atto costitutivo e sull’emanazione di regolamenti interni;
delibera sul trasferimento della sede della Comunità:
delibera su temi vari considerati di natura straordinaria;
delibera lo scioglimento della Comunità, la devoluzione del
patrimonio e la nomina dei liquidatori; è legittimata a promuovere
l’azione di responsabilità nei confronti di coloro
che amministrano la Comunità per i fatti pregiudizievoli e
dannosi da essi posti in essere.
Art. 20:
Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri scelti tra i
soci, il numero di soci che compongono il Consiglio Direttivo potrà essere
aumentato con deliberazione dell’assemblea ordinaria. I membri che lo
compongono durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il
Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese e ogni qualvolta sia
ritenuto opportuno su richiesta di almeno un terzo dei membri che lo
compongono. I soci possono partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo decide validamente a maggioranza semplice
dei membri che lo compongono. Il membro del Consiglio Direttivo che non
partecipa a tre riunioni consecutive senza aver precedentemente informato
il consiglio stesso o senza giustificare tale assenza decade dal proprio
incarico.
Al Consiglio Direttivo compete:
deliberare su tutte le questioni secondo le direttive generali
che sono scaturite dall’assemblea;
stabilire il programma di manifestazione e attività;
decidere sull’accettazione di contributi economici;
redigere il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
convocare l’assemblea dei soci almeno una volta l’anno per
l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
deliberare l’ammissione di coloro che intendono associarsi alla
Comunità;
comunicare ai soci riuniti in assemblea ordinaria le domande di
ammissione alla Comunità pervenute al Consiglio Direttivo;
presentare ai soci riuniti in assemblea ordinaria le proprie
proposte per il conferimento della carica di membro onorario;
richiamare e sospendere il socio che disattende le norme del
presente statuto;
trasmettere al Segretario le dichiarazioni di recesso pervenute
al Consiglio Direttivo;
comunicare ai soci riuniti in assemblea ordinaria o
straordinaria la notizia dell’esclusione dei soci morosi successivamente
alla constatazione, da parte del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei
Conti, dell’esistenza e del perdurare delle morosità;
ordinare al Segretario la cancellazione dei soci morosi dal
libro dei soci.
Art. 21:
Elezione del consiglio direttivo
Nella prima assemblea ordinaria successiva alla scadenza del
mandato del Consiglio Direttivo in carica vengono presentati i candidati
per il nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo uscente deve
presentare le proprie dimissioni all’atto dell’elezione della presidenza
dell’assemblea. La presidenza dell’assemblea provvede immediatamente a
nominare la Commissione Elettorale composta da tre scrutinatori scelti tra
i soci presenti. Membri della Commissione Elettorale possono essere tutti
i soci che non hanno presentato la propria candidatura per essere eletti
nel Consiglio Direttivo. L’elezione della Commissione Elettorale coincide
con il termine ultimo per la presentazione delle candidature.
Possono presentare la propria candidatura per essere eletti
membri del Consiglio Direttivo tutti i soci della Comunità esclusi:
coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre Comunità o
associazione Elleniche al momento della presenza della propria
candidatura;
coloro i quali presentano contemporaneamente la propria
candidatura per essere eletti membri del Collegio dei Revisori dei Conti
della Comunità.
L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene a scrutino
segreto. Ogni socio della Comunità può esprimere un numero di preferenze
non superiore a quattro nominativi di candidati. In graduatoria in ordine
decrescente. Nell’ipotesi di due ò più candidati con lo stesso numero di
preferenze per la quinta posizione in graduatoria si procede per
sorteggio.
I primi due soggetti non eletti, in ordine decrescente, sono
eletti membri supplenti. Anche nei loro confronti vale la regola del
sorteggio tra candidati con lo stesso numero di preferenze.
I membri supplenti sostituiscono i membri del Consiglio
Direttivo che decadono o si dimettono dall’incarico loro conferito.
Qualora il numero di membri supplenti non riuscisse a reintegrare il
Consiglio Direttivo l’assemblea ordinaria dovrà provvedere immediatamente
a nuove elezioni.
Art. 22:
Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri
scelti tra i soci. I membri che lo compongono durano in carica due anni e
possono essere rieletti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è titolare dei più ampi
poteri necessari per lo svolgimento del proprio ufficio.
In particolare il Collegio dei Revisori dei Conti deve
controllare:
l’operato di coloro i quali amministrano il patrimonio della
Comunità;
la regolare tenuta dei libri contabili della Comunità;
la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili.
La relazione dettagliata delle attività sopra indicate deve
essere contenuta nel rapporto annuale che il Collegio dei Revisori dei
Conti deve presentare all’assemblea ordinaria riunita per deliberare
l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
Le elezioni dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti
avvengono con le stesse modalità indicate nel precedente articolo per le
elezioni dei membri del Consiglio Direttivo.
Anche in questa ipotesi membri della Commissione Elettorale
possono essere tutti i soci che non hanno presentato la propria
candidatura per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti. Coloro i
quali hanno presentato la propria candidatura per essere eletti membri del
Consiglio Direttivo non possono contemporaneamente presentare la propria
candidatura per essere eletti membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 23: Il
presidente
Il Presidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo con
delibera del Consiglio stesso presa a maggioranza semplice dei membri che
lo compongono. Tale delibera deve essere comunicata all’assemblea
ordinaria riunita nella stessa seduta nella quale si è proceduto
all’elezione dei membri nello stesso Consiglio Direttivo.
Il presidente è il legale rappresentante della Comunità ed il
titolare dei poteri per amministrarla e gestirla, compresi i poteri
necessari per l’apertura e la chiusura di depositi bancari e postali e la
movimentazione degli stessi facendo prelevamenti nei limiti delle
disponibilità attive.
Egli potrà concedere procura generale o speciale ad uno o più
soci, congiuntamente o disgiuntamente, per il compimento di un singolo
atto o di più atti necessari al raggiungimento dei fini associativi.
Art. 24: Il
vicepresidente
Il Vicepresidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo
con delibera del Consiglio stesso presa a maggioranza semplice dei membri
che lo compongono. Tale delibera deve essere comunicata all’assemblea
ordinaria riunita nella stessa seduta nella quale si è proceduto
all’elezione dei membri nello stesso Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente subentrerà nelle funzioni di Presidente in
caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest’ultimo.
Art. 25: Il
segretario
Il Segretario è eletto all’interno del Consiglio Direttivo con
delibera del Consiglio stesso presa a maggioranza semplice dei membri che
lo compongono. Tale delibera deve essere comunicata all’assemblea
ordinaria riunita nella stessa seduta nella quale si è proceduto
all’elezione dei membri nello stesso Consiglio Direttivo.
Il Segretario ha il compito di coordinare e promuovere le varie
attività della Comunità attuando i provvedimenti deliberati dal Consiglio
Direttivo. Inoltre cura la relazione degli atti deliberativi e la tenuta
dei libri della Comunità e degli archivi ed ha il compito di conservare il
sigillo rappresentante il segno distintivo nello stesso luogo ove sono
conservati i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed i verbali
delle assemblee.
Art. 26: Il
tesoriere
Il Tesoriere è eletto all’interno del Consiglio Direttivo con
delibera del Consiglio stesso presa a maggioranza semplice dei membri che
lo compongono. Tale delibera deve essere comunicata all’assemblea
ordinaria riunita nella stessa seduta nella quale si è proceduto
all’elezione dei membri nello stesso Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere cura l’amministrazione delle somme depositate in
conformità al bilancio consuntivo. Ogni semestre, inoltre, è tenuto a
redigere e trasmettere al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori
dei Conti una relazione dettagliata sullo stato amministrativo della
Comunità indicando analiticamente ogni singola voce di bilancio.
Art. 27:
Scioglimento
La Comunità si scioglie per deliberazione dell’assemblea
straordinaria dei soci. All’atto dello scioglimento il patrimonio della
Comunità verrà devoluto per scopi sociali in Grecia rispettando quanto
disposto dall’articolo 12 del presente statuto.
Art. 28: Richiamo al codice civile
ed alle leggi speciali
Per quanto non espressamente stabilito nel presente statuto si
fa esplicito richiamo alle disposizioni del codice civile e
delle leggi speciali che regolamentano la associazioni non
riconosciute con attività e finalità non profit. |